Art. 19.
(Trattamento giuridico ed economico).

      1. Le spese per il trattamento economico metropolitano del personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero, comprese le scuole europee, le scuole private e sussidiate, rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza.
      2. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, salvo che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dalla data di assunzione giuridica fino alla data di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per coprire gli oneri derivanti dal servizio all'estero. L'entità di tale assegno è determinata sulla base dei criteri stabiliti dalla parte terza, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, in analogia a quanto previsto per il trattamento del personale dell'Amministrazione degli affari esteri.
      3. Il personale destinato all'estero mantiene la titolarità nella scuola di provenienza per tutta la durata della permanenza all'estero e continua a maturare il punteggio di continuità didattica, con le modalità di cui al comma  5.
      4. L'amministrazione metropolitana provvede a sostituire il personale collocato fuori ruolo esclusivamente con personale trasferito annualmente, con diritto di riconferma, al fine di limitare il più possibile i disagi agli studenti.
      5. Al personale di cui al comma 3 viene attribuito un punteggio doppio per ogni anno di servizio di ruolo prestato all'estero.
      6. Il servizio di ruolo prestato nelle scuole, nelle altre istituzioni scolastiche ed educative italiane all'estero e nelle scuole europee, è valutato ai sensi dell'articolo

 

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673 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
      7. Al personale della scuola in servizio all'estero è estesa la qualifica di personale amministrativo-tecnico prevista dall'articolo 1, lettera f), della Convenzione sulle relazioni diplomatiche adottata a Vienna il 18 aprile 1961, resa esecutiva dalla legge 9 agosto 1967, n. 804.
      8. Ai docenti in servizio all'estero è consentito circolare al di fuori della propria circoscrizione consolare nei periodi di sospensione delle attività didattiche.